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SENTENZE  E  BANDE  NELLA PATRIA DEL ROVESCIO 

Chiamati a deporre:

 

1) quell’avvocato di Piero Calamandrei, che sul muro teneva scritto <<Non è>>.

2) …. <<L’impredittibilità dell’esito del giudizio nel merito, è, poi, un dato di esperienza ormai assolutamente pacifico. E’ certo che, nella prassi, non esiste più un canone “logico-giuridico” per stabilire se e quando le prove raccolte siano “sufficienti per condannare”, o, viceversa, debbano ritenersi insufficienti allo scopo. Neppure è possibile, di fatto, apprezzare in termini significativi, traducibili in concrete massime di esperienza, il diverso livello di “sufficienza” e gravità degli indizi (o delle prove) necessarie per richiedere il rinvio a giudizio, o per richiedere un provvedimento cautelare, o, infine, per affermare la colpevolezza dell’imputato…Il cittadino avverte con sempre maggiore grado di allarme la “incertezza” del risultato di qualunque processo: sempre più consapevole che non basta “aver ragione”, e neppure basta saperla far valere, ma, più che mai, è indispensabile “trovar chi l’intenda” (rectius: chi sia disposto ad intenderla)>> …

Cfr. G. Contento, L’insostenibile incertezza delle decisioni giudiziarie, in <<L’indice penale>>, I, 3, settembre-dicembre 1998, pp. 962-963.

  3) Indro Montanelli, che ha scritto parole al vetriolo sugli avvocati, accusati ripetutamente (anche dopo le proteste dell’on. Alfredo Biondi, che parlava come avvocato e come ex Ministro della  giustizia) di mentire e imbrogliare sistematicamente: <<nel costume e nella morale di quella categoria professionale vengono considerate lecite, se fanno comodo, anche l'adulterazione delle prove, l'occultamento dei documenti, e perfino la corruzione dei testimoni>>. Un giudizio così duro era motivato da Montanelli con larghi riferimenti al confronto con quanto avviene in altri paesi:  <<Quando, negli ultimi anni Venti, ero studente di Legge a Firenze, frequentavo i tribunali. Vi erano spesso di scena i mattatori di quel tempo…cercavano di aggirare la legge attaccandosi a tutti i cavilli della procedura, ed anche inventandone. A quattr'occhi gli sentivo dire che questo era il loro dovere: difendere il cliente a tutti i costi, compreso l'inganno e la menzogna. Ti sembrerà assurdo ma  io non ho mai accettato questa etica. E uno dei motivi della mia ammirazione per gli inglesi è che nei loro tribunali l'ho vista rifiutata. Non è che neanche lì non ci siano dei penalisti che ricorrono agli stessi trucchetti di quelli nostri. Ma, se colti in fallo, ci rimettono il prestigio non soltanto davanti al Giudice, ma anche alla clientela. Il penalista inglese, nel concertare la difesa, esige dal cliente la confessione sincera. Se si persuade della sua innocenza, cerca di farla valere in forza di prove, non di cavilli. Se lo sa colpevole, esige che tale si riconosca anche di fronte al Giudice, impegnando tutta la sua abilità nel far valere le circostanze attenuanti. Il penalista che ricorre alla menzogna e al raggiro può anche vincere la causa, ma viene squalificato>>. 

  4) In un suo intervento, gennaio 2001, dopo avere accennato ad alcuni casi giudiziari assai importanti e assai controversi, che sono a sua conoscenza, Carlo Taormina conclude mettendo in rilievo le faide interne dei tribunali d'Italia, e dice: "...Conosco anche gli incredibili intrecci tra le Procure di Reggio Calabria e Messina con un impressionante numero di magistrati che si sono indagati e accusati reciprocamente per abusi, favoritismi e questioni di pentiti. Conosco, pure, le cose incredibili che sono accadute presso le Procure di Catanzaro e Cosenza sotto l'egida delle quali c'erano pentiti di 'ndrangheta che commettevano usure ed estorsioni insieme agli inquirenti, che concordavano a tavolino con gli investigatori le dichiarazioni da fare per incastrare la vittima di turno, persino con accuse di omicidio…". Le riflessioni di Carlo Taormina sono riferite al cosiddetto caso Catania e sono particolarmente significative perché si collegano a quelle di tanti altri osservatori di destra e di sinistra (dall'on. Neri all'on. Vendola) che hanno sottolineato la rilevanza del caso in questione.

  5) A fine novembre 1998, il ministro delle Finanze, Vincenzo Visco, in un convegno fa alcune osservazioni a commento di una sentenza della Cassazione sul processo Enimont. Delle sue osservazioni sottolineo gli aspetti rilevanti nel mio ambito di discorso:

a)    c'è in Italia una banda di avvocati penalisti;

b)   c'è una mano invisibile che si muove per orientare le sentenze;

c)    le sentenze della Cassazione possono essere influenzate;

d)   questa specifica sentenza è il risultato del lavorio della banda in questione;

e)    abbiamo creato un sistema che funziona in maniera pazzesca. E' un aspetto specifico della situazione italiana.

    Nell'argomentazione del ministro le bande non sono tali nel senso usato in riferimento alle classiche figure dell'illegalità e della marginalità nelle società agrarie del passato preindustriale, dai cangaceiros ai bandoleros. Eppure, viene usato il termine bande, non mafie, né associazioni a delinquere, né clan, né cricche, e così via. Dal contesto si deduce che il ministro ha verosimilmente usato questo termine sulla base dei seguenti assunti categoriali e interpretativi:

5.1)    si può influenzare una sentenza;

5.2)    c'è gente che si riunisce in gruppi per esercitare tale influenza;

5.3)    questi gruppi agiscono in una zona grigia: sono caratterizzati da un intervento ai confini della legalità, dunque debbono essere definiti attraverso un termine che non rinvii necessariamente all'illegale e che tuttavia renda l'idea di una concertazione;

5.4)    questi gruppi sono eterogenei, stratificati, mobili, nascono e si ricostruiscono per scopi specifici: possono esser definiti bande;

5.5)    ogni banda presuppone un capobanda;

5.6)    una banda non è padrona esclusiva di un territorio, dunque si deve usare il termine al plurale, per indicare l'esistenza di più gruppi, che possono agire talvolta in concorrenza e talvolta in complicità.

Le osservazioni del ministro (che in altra sede aveva avuto molto da ridire anche a proposito dei pronunciamenti del Tar Lazio), erano esplosive e furono travolte dalla polemica relativa al processo Enimont; presto non se ne parlò più. Ma non possono essere sottovalutate: per la persona che le ha pronunciate e per la gravità di quanto asseriscono.

   In breve, se esiste una banda di avvocati penalisti, perché non dovrebbe esistere una banda di avvocati amministrativisti? Se ci sono mani invisibili nel diritto penale, perché non ci dovrebbero essere anche nel diritto amministrativo? Se possono essere esercitate influenze esterne addirittura sulla Cassazione, perché non possono essere esercitate sulla giustizia amministrativa? Se il sistema funziona in maniera pazzesca, perché non dovrebbe essere pazzesco anche il settore della giustizia amministrativa? Come esistono le bande di avvocati penalisti, esistono le bande di avvocati amministrativisti.

 

 

 

 

 

 

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