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UN PRETESTO E
UN AVVOCATO
DELLO STATO
Il concetto di pretesto è centrale nella mia ricerca, rivolta fra l'altro a spiegare come un "pretesto" è diventato la motivazione di una sentenza. Chi ha parlato di pretesto? Mi hanno parlato in questi termini e in termini ancora peggiori, irripetibili, sicuri, categorici, devastanti, tutti quelli che ho consultato. Ma qualcuno ha messo nero su bianco tutto questo, in maniera stenografica: una sentenza basata su un pretesto. Chi l'ha scritto? L'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano. Un'affermazione a casaccio, come tante altre? No, si tratta di un'osservazione particolarmente rilevante, anche in considerazione di chi l'ha fatta. Dal punto di vista della logica istituzionale, l'avvocato dello Stato è una figura imparziale e le affermazioni di questo avvocato dello Stato in particolare hanno un peso schiacciante: mi autorizzano a pensare e a scrivere che si è trattato di un pretesto.
Per farmi capire meglio, cito ampiamente quanto ha detto il dott.
Giorgio Zagari, avvocato generale dello Stato, davanti alla Commissione
bicamerale, nella seduta di martedì 15 aprile 1997, in merito alla funzione
degli avvocati dello Stato: "Nella sua qualità di
difensore istituzionale della parte pubblica, l'avvocato dello Stato è tenuto
alla rigorosa
osservanza di un codice deontologico assai particolare. Rispetto
al complesso dei doveri e principi che ispirano l'attività degli avvocati del
foro libero, a cui noi sentiamo di appartenere e con cui condividiamo l'attività
davanti a tutte le corti, la deontologia dell'avvocato dello Stato contiene un
elemento ulteriore, non sempre immediatamente percepibile, ma che caratterizza
fortemente la funzione del nostro istituto e che origina dalla natura affatto
particolare del cliente che esso è chiamato a rappresentare e ad assistere. Mi
riferisco alla tutela del principio di legalità della pubblica amministrazione,
che non è soltanto una formale coerenza con il dato normativo, ma è e mira
alla attuazione sostanziale dei principi di buona ed efficace amministrazione
contenuti nell'articolo 97 della Costituzione… Nello Stato di diritto e
democratico, per il soggetto privato il principio di legalità costituisce la
cornice entro la quale deve svolgere la propria attività. Per la pubblica
amministrazione, invece, la legalità è l'elemento costitutivo della propria
azione, al cui conseguimento è improntata tutta la propria attività, in quanto
essa agisce per conto dell'intera collettività. Quindi, anche quando persegue
il proprio interesse particolare, l'amministrazione deve costantemente ispirare
la propria azione alle esigenze dell'interesse pubblico generale. … la cura
dell'interesse pubblico non può prescindere dalla finalità di equilibrio
nell'azione di salvaguardia del bene della collettività e della legalità che
la caratterizzano quando essa si esplica sul piano sostanziale.
Siamo dunque
abituati, nella nostra azione professionale, ad un faticoso regime, perché pur
essendo avvocati e dovendo quindi svolgere nelle cause tale ruolo su un piano
assolutamente paritario rispetto agli avvocati del libero foro, non possiamo
espletare la nostra funzione con ottica parziale; la difesa contingente di
questo o quell'interesse particolare dell'amministrazione deve essere sempre
coerente con una visione d'insieme dei diritti da tutelare, improntata alla
massima considerazione per le legittime attese degli amministrati".
Dopo aver sottolineato
ulteriormente che l'Avvocatura dello Stato, per tradizione, è impregnata dei principi di
terzietà, di neutralità, di interesse
pubblico, il dott. Zagari
continua ricordando l'insegnamento del fondatore dell'Avvocatura dello Stato,
Mantellini, secondo il quale l'avvocato dello Stato deve essere "prima
giudice - io direi magistrato - e poi avvocato dello Stato". Commenta il
dott. Zagari: "…Si tratta quindi di un'attività volta non soltanto a
prevenire ed orientare le liti… così da aiutare l'amministrazione ad essere
efficiente ma anche giusta e, quindi, applicando le norme giuridiche secondo il
diritto e l'equità. Il che, a ben vedere, si integra nella peculiare ed
ineliminabile funzione dell'avvocato pubblico.
In questo
senso, conserva tutta la sua attualità l'idea, formulata alla fine del secolo
scorso in un dibattito parlamentare sull'ordinamento dell'allora Avvocatura
erariale, ripresa e interpretata dall'avvocato generale dell'epoca, secondo cui,
in sostanza, gli avvocati dello Stato sono figure in qualche modo complesse, nel
senso che si tratta di avvocati, di funzionari e, sotto un certo profilo, anche
di magistrati. Si sosteneva, così, un po' arditamente, che gli avvocati dello
Stato non si identificano in maniera completa in nessuna di queste tre figure.
Con tale immagine - solo apparentemente provocatoria e paradossale - si tendeva
ad alludere al fatto che, quale avvocato, il difensore dello Stato deve
integrare l'assolvimento del ministero professionale con l'adempimento
dell'ulteriore dovere che gli deriva dall'appartenenza a una pubblica
istituzione; nella veste di funzionario, deve esercitare le proprie funzioni
sempre con l'indipendenza e la libertà professionale proprie dell'avvocato, che
consentono di dare al suo patrocinio la più efficace ed adeguata tutela;
infine, quale portatore delle esigenze di legalità e garanzia dell'azione
amministrativa - cioè, in qualche misura, come magistrato - deve anche saper
salvaguardare, soprattutto nell'esercizio della funzione consultiva, l'unità e
razionalità dell'ordinamento nel rispetto della legalità.
… Il ruolo istituzionale
dell'Avvocatura dello Stato si esplica costantemente nel contemperamento di
esigenze apparentemente dialettiche, quali la difesa rigorosa dell'interesse
delle pubbliche amministrazioni in giudizio e la tutela della legalità; è
questa la principale caratteristica ed anche il principale motivo di orgoglio
della nostra funzione, ma al tempo stesso è ciò che qualifica quest'ultima in
modo spiccatamente neutrale, esaltando la natura di organo ausiliario dello
Stato dell'Avvocatura>>.
Tra parentesi sottolineo che tutti questi riferimenti all'orgoglio della
propria funzione, ai principi di moralità
e legalità, non si ritrovano certo nella relazione tenuta da Renato
Laschena nello stesso pomeriggio, rivolta piuttosto a sottolineare il compito
svolto dal Consiglio di Stato nel <<sorreggere ed indirizzare il
quotidiano dispiegarsi dell'attività amministrativa>>! Contrasto
stridente, che non lascerò si commenti da solo: mi induce a mettere
innanzitutto in rilievo che l'orgoglio della propria funzione, il richiamo ai
principi di moralità e di legalità li ho ritrovati costantemente nelle parole
dell'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano, così come li ho ritrovati
nelle parole precedentemente citate dal dott. Zagari.
Ho incontrato il dott. De Stefano soltanto due volte in vita mia: la
prima, quando sono andato a complimentarmi con lui, dopo aver letto la sua
relazione destinata al Tar. Avevo dei pregiudizi nei confronti dell'Avvocatura
dello Stato: mi dicevano che avevano troppe cause, troppe scartoffie, per
potersi occupare decentemente di una questione tutto sommato minima e
individuale come la mia. Invece, il suo è stato un lavoro che mi ha riaperto il
cuore alla verità e alla vita. Il mio caso era comprensibile anche per un
estraneo! Anche per un estraneo che aveva verosimilmente poco tempo a
disposizione! Non soltanto il dott. Alessandro De Stefano aveva capito benissimo
il mio caso, ma l'aveva anche compreso nelle motivazioni!
Quando dico ad altissima voce che la sentenza in questione è basata su
un' <<eccezione formalistica di carattere pretestuoso>>, cito
l'Avvocatura dello Stato. Secondo l'Avvocatura dello Stato, questa eccezione
formalistica di carattere pretestuoso <<renderebbe sostanzialmente
inapplicabile il razionale principio stabilito dalla legge>>. Quella
sentenza, dice l'Avvocatura dello Stato, è inoltre caratterizzata da una
<<omessa o insufficiente motivazione>>.
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